Ascolta il
PENSIERO DELLA MADRE

o scarica il pdf.

Leggi qui sotto il capitolo odierno della Regola.

RB c. 61

COME  RICEVERE  I  MONACI  FORESTIERI
Se un monaco forestiero, arrivando da regioni lontane, chiederà di abitare in monastero come ospite, e si mostra contento delle consuetudini che vi trova senza turbare il monastero con le sue pretese, ma si accontenta semplicemente di quello che c’è, lo si accolga per quanto tempo desidera. Nel caso che, ragionevolmente e con umile carità, egli si permetta di fare qualche osservazione o dare qualche suggerimento, l’abate consideri con prudenza se il Signore non glielo abbia provvidenzialmente mandato.  E se in seguito egli vuole stabilirsi definitivamente in monastero, non si respinga la sua richiesta, tanto più che, durante il tempo in cui vi ha dimorato come ospite, si è potuto conoscere la sua buona condotta di vita. 
Se, al contrario, egli si è mostrato esigente o vizioso, non solo gli si deve negare l’incorporazione alla comunità, ma anzi, lo si deve garbatamente invitare ad andarsene, per evitare che la sua miseria contamini anche gli altri. Nel caso in cui egli non meriti di essere allontanato, lo si riceva dietro sua domanda e lo si aggreghi senz’altro alla comunità; anzi, lo si persuada a restare, a edificazione dei fratelli, poiché in ogni luogo si serve il medesimo Signore e si presta obbedienza all’unico Re. Inoltre, se l’abate ritiene che ne sia degno, gli può assegnare un posto più elevato nell’ordine della comunità. È pure in facoltà dell’abate, se vede che ne sono meritevoli, collocare in un posto superiore a quello determinato dal loro ingresso, non solo i monaci, ma anche i sacerdoti e i chierici di cui sopra si è parlato. Egli si guardi bene però dall’accogliere stabilmente un monaco di un altro noto monastero, senza il consenso del suo abate o senza una lettera di raccomandazione, poiché sta scritto: Non fare ad altri quello che non vuoi sia fatto a te.